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Costituire una startup innovativa senza andare dal notaio

Finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce la possibilità di costituire una startup innovativa, definita ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge n. 179/2012 e successive modificazioni, mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.

 

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

 

L’ufficio del registro delle imprese dovrà comunque verificare:

 

  1. la conformità del contratto al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo;
  2. la sottoscrizione a norma dell’art. 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori o se unipersonale dell’unico contraente;
  3. che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l’apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell’apposizione della prima delle sottoscrizioni, in caso di contratto plurilaterale;
  4. la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’art. 25 del decreto legge n. 179/2012, come modificato da ultimo dall’art. 4, comma 10 bis, del decreto legge n. 3/2015;
  5. la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall’art. 2189, comma 2, del codice civile e dall’art. 11, comma 6, lett. “a”, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
  6. la competenza territoriale;
  7. l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società;
  8. la liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale;
  9. l’esclusività o la prevalenza dell’oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  10. la presentazione contestuale della domanda di iscrizione in sezione speciale delle start up;
  11. l’adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

 

Se il modo di legiferare non appare di certo cambiato visto il continuo rimando a decreti attuativi (per giungere all’effettiva entrata in vigore della norma) di certo il contenuto appare costituire una piccola rivoluzione che va a scardinare le riserve notarili.

 

Se la norma della Srl semplificata consente ormai da tempo un discreto risparmio sulla parcella del notaio (non proprio gratis come prevede la norma ma è la norma a mio parere a non essere corretta frutto di un vergognoso tira e molla tra le parti in causa) in cambio di uno statuto standard difficilmente utilizzabile in caso di una pluralità di soci, oggi ci troviamo di fronte a un modello decisamente più articolato e dignitoso.

 

Alcune clausole appaiono a una prima lettura particolarmente rigide (immagino il duro lavoro delle lobby in tal senso) ma la struttura in se è ben più complessa di quanto ci si poteva immaginare.

 

Sicuramente è un inizio (e come tutti i cambiamenti nelle prime fasi genererà una grande confusione, confusione che a dire il vero non ha mai risparmiato le Srl in questi ultimi anni).

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