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CIRCOLARE 28 APRILE 2017

MANOVRA CORRETTIVA – FLASH SULLE NOVITA’

 

Articolo 1

Split Payment

Estensione del meccanismo dellosplit payment (ovvero quel meccanismo per il quale le pubbliche Amministrazioni versano direttamente l’iva esposta in fattura alle casse erariali):

  • a (in pratica) tutti i soggetti appartenenti allapubblica Amministrazione(società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, nonché società da queste a sua volta controllate);
  • allesocietà quotateinserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
  • alleprestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte.

Le nuove regole si applicano alleoperazioniper le quali èemessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Articolo 2

Detrazione iva e registrazione fatture

Riduzione di2 annidel termine per operare ladetrazionedell’Iva assolta sugli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale.

La nuova disposizione, infatti, riformula l’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, stabilendo che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta può avvenire, al più tardi,entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto.

La novella interviene altresì sull’articolo 25 del decreto Iva prevedendo che lefatture di acquistodebbano essereregistrateentro iltermine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento.

Si richiede pertanto massima precisione nella consegna dei documenti dell’anno precedente, questi andranno consegnati entro massimo il giorno 28 febbraio di ogni anno, pena l’indetraibilità dell’iva esposta in fattura.

Articolo 3

Visto di conformità e compensazione

Riduzione da 15.000 a5.000euro del limite al di sopra del quale, ai fini dellacompensazione, è necessario ilvisto di conformità.

Inoltre, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo delcanale telematicoper ogni tipologia dicompensazioneriguardante isoggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dall’importo.

ALIQUOTE IVA

Articolo 9

Innalzamento aliquote iva

Innalzamento dell’aliquota Iva del 10%:

  • all’11,5% nel 2018,
  • al 12% nel 2019 e
  • al 13% dal 2020.

L’aliquota Iva ordinaria subirà l’aumento del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. Poi essa verrà:

  • dapprima innalzata al 25,4% nel 2019,
  • poi ridotta al 24,9% nel 2020 e
  • successivamente ancora aumentata al 25% dal 2021.

 

 

 

 

 

 

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE DEDUCIBILI SE D’IMPORTO INFERIORE AI 200.000 EURO

 

Il comma 8 dell’articolo 90 della L. 289/2002, qualifica, quale spesa pubblicitaria, le sponsorizzazioni poste in essere in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche fino ad un ammontare complessivamente non superiore a 200.000 euro.

 

Fino ad oggi l’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto, in sede di accertamento, che pur in presenza delle condizioni previste dalla norma, la qualificazione come spesa pubblicitaria della sponsorizzazione alle sportive, nel limite indicato, fosse da ritenersi tale solo in presenza dei requisiti di inerenza ed economicità previsti dal Tuir.

 

La Corte di Cassazione con due recenti decisioni (ordinanze 21 Marzo 2017 n. 7202 e 6 aprile 2017 n. 8981) osserva che se:

 

  • il soggetto sponsorizzato è una associazione o società sportiva dilettantistica regolarmente iscritta al registro Coni,
  • è rispettato il limite quantitativo di spesa di euro 200.000 complessivo da parte dello sponsor,
  • la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor,
  • il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sui campi di gioco),

 

 

COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

 

È disponibile da ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Come noto, l’adempimento è stato introdotto con l’articolo 4, comma 2 del D.L. 193/2016e trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2017.

 

Nel modello, composto da frontespizio e quadro VP, il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate.

 

La Comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

 

Sono esonerati invece, da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti:

 

  • alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli in regime speciale) e
  • all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, minimi / forfetari), sempreché nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

 

Il modello in commento deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

 

  • direttamente dal contribuente, ovvero
  • tramite intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro etc.),

 

entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre ad eccezione della comunicazione relativa al secondo trimestre che deve essere presentata, invece, entro il 18 settembre e di quella relativa all’ultimo trimestre che deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

 Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva trimestrale 2017

Trimestre

Scadenza

Trimestre

Scadenza

31 maggio

30 novembre

18 settembre

(il 16/9 cade di sabato)

28 febbraio 2018

(28/2 dell’anno successivo)

 

 Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva mensili 2017

Mese

Scadenza

Mese

Scadenza

Gennaio

31 maggio

Luglio

30 novembre

Febbraio

Agosto

Marzo

Settembre

Aprile

18 settembre

(il 16/9 cade di sabato)

Ottobre

28 febbraio 2018

(28/02 dell’anno successivo)

Maggio

Novembre

Giugno

Dicembre

 

Infine, si ricorda che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, entro il medesimo termine, viene effettuata la trasmissione “corretta” dei dati (in quanto in precedenza inviato in modo errato.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

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