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CIRCOLARE 24 OTTOBRE 2017

 

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI A PARTIRE DAL 24.06.2017

Il credito d’imposta per investimenti in pubblicità di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 spetta per gli investimenti incrementali realizzati già dal 24 giugno 2017. Lo prevede il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

Infatti è stato previsto  riconoscimento, a decorrere dal 2018, di un credito d’imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. La norma dispone che, per beneficiare dell’agevolazione, il valore di tali investimenti deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Si tratta, quindi, di un’agevolazione che premia i soli investimenti pubblicitari “incrementali” rispetto al 2016.

Si attendono, comunque, le disposizioni attuative, che dovrebbero essere adottate con un apposito DPCM.

 

 

 

VIA LIBERA DA PARTE DEL GOVERNO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La legge di bilancio, con la mobilitazione di risorse per il 2018 per circa 20,4 miliardi, è una manovra “snella”, in cui il Governo ha raggiunto il suo primo obiettivo, ossia “evitare aumenti dell’IVA e l’introduzione di nuove tasse, gabelle, accise”: parola del Premier Paolo Gentiloni.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il “pacchetto imprese”, dovrebbero essere confermati il super e l’iper-ammortamento, anche se nel primo caso la maggiorazione del costo d’acquisto potrebbe scendere dal 40 al 30%. Dovrebbe poi essere in arrivo un nuovo credito d’imposta al 50% per la formazione legata a Impresa 4.0, oltre alla proroga della cosiddetta “Nuova Sabatini” per piccole e medie imprese.

Allo stesso tempo, il Ddl. contiene gli annunciati sgravi contributivi per l’assunzione di giovani.

Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro del settore privato che assumono under 35 (under 29 dal 2019) con contratti a tutele crescenti beneficeranno di uno sconto triennale sui contributi previdenziali pari al 50%, esclusi i lavoratori domestici. Lo sconto contributivo dovrebbe applicarsi anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l’età anagrafica al momento della prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni per la ristrutturazione edilizia ed energetica, il provvedimento dovrebbe riproporre ecobonus e sismabonus con qualche ritocco e introdurre il “bonus verde”, ossia una detrazione del 36% per la cura del verde privato: terrazzi e giardini, anche condominiali.

Sul fronte previdenziale, il Ddl. di bilancio dovrebbe poi ampliare la platea dei beneficiari dell’APE sociale riducendo i requisiti contributivi alle donne con figli e le stabilizzazione e semplificazione della RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata).

Tra le altre misure, si segnalano la conferma del bonus cultura per i diciottenni, l’assegnazione di risorse in favore dei Comuni penalizzati dalla sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili e delle Regioni per la riduzione del debito e della manovra a loro carico. Inoltre, sono previste anticipazioni di liquidità per la copertura del disavanzo sanitario 2016 della Regione Sardegna.

 

 

 

SUPER-AMMORTAMENTI PER IL 2018 RIDOTTO AL 30%

l Ddl di bilancio 2018 prevede la proroga per il 2018 di super e iper-ammortamenti, modificando però alcuni tratti delle agevolazioni.

Quanto ai super-ammortamenti, stando al testo in bozza, la maggiorazione dovrebbe scendere dall’attuale 40% al 30%.

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sarebbe maggiorato del 30%.

Il testo in bozza specifica inoltre che tale maggiorazione non si applica agli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8 della L. 232/2016: pertanto, sono esclusi i beni che beneficiano della precedente versione del super-ammortamento.

Per quanto riguarda l’iper-ammortamento, la maggiorazione del 150% prevista dall’art. 1, comma 9 della L. 232/2016 dovrebbe applicarsi anche agli investimenti in beni “Industria 4.0” materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

 

 

RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI A TUTTO CAMPO

L’art. 6 del decreto legge 193 del 2016 aveva introdotto una rottamazione dei ruoli trasmessi dal 2000 al 2016 agli Agenti della riscossione, che comportava, in breve, lo stralcio di tutte le sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Il debitore aveva l’onere di presentare apposita domanda entro il 21 aprile 2017.

Occorreva eseguire i versamenti al massimo in cinque rate, che scadevano/scadono a luglio 2017, a settembre 2017, a novembre 2017, ad aprile 2018 e a settembre 2018. Rientravano non solo i ruoli propriamente intesi, ma anche gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito INPS.

Il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri agisce su tre fronti:

  • riammettendo i debitori che hanno pagato tardi o non hanno pagato le rate che sono scadute a luglio e settembre 2017;
  • estendendo la rottamazione ai carichi di ruolo trasmessi dal 1° gennaio 2017 sino a settembre 2017;
  • riammettendo i debitori che si sono visti opporre il diniego per mancato pagamento di rate da dilazione dei ruoli che scadevano da ottobre a dicembre 2016 (causa ostativa alla rottamazione).

Relativamente al primo punto, il testo del decreto non pone problemi: semplicemente, i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017. Il termine per il pagamento della terza rata resta quindi fissato al 30 novembre 2017, data entro cui, in sostanza, dovranno essere pagate le prime tre rate.  Cosa non da poco, visto che, ai sensi dell’art. 6 del DL 193 del 2016, il mancato, tardivo oppure insufficiente pagamento anche di una sola rata rende inefficace la rottamazione (quindi non si verifica lo stralcio di sanzioni e interessi) e, per di più, non consente la rateazione del debito nemmeno ex art. 19 del DPR 602/73. Il debito residuo, in altre parole, può essere esatto in unica soluzione.

Passando al secondo punto, possono essere estinti i carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: dunque, per i carichi anteriori al 2017 non sarebbe prevista una seconda chance per la rottamazione.

 

 

 

ADDIO INTRASTAT TRIMESTRALI RELATIVI AGLI ACQUISTI

Con il provvedimento n. 194409/2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le misure di semplificazione che riguardano gli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. Le novità riguardano in primis l’abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e la valenza dei modelli INTRA mensili esclusivamente ai fini statistici.

Cambiano peraltro anche le soglie al di sopra delle quali devono essere presentati gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari (sempre, si ribadisce, a soli fini statistici): l’obbligo sussiste, infatti, solo qualora l’ammontare degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro, per gli acquisti di beni e a 100.000 euro per le prestazioni di servizi ricevute.

Le informazioni di rilievo statistico relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati dai soggetti trimestrali, o dai mensili “sotto soglia” saranno ricavate dall’Agenzia delle Entrate per il tramite delle “comunicazioni dati fattura” o delle fatture elettroniche trasmesse in via telematica.

Resta (quasi) tutto invariato per quanto concerne i modelli INTRA relativi alle cessioni di beni e servizi.

La riduzione degli obblighi INTRA si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per l’anno d’imposta 2017 rimangono in vigore gli obblighi comunicativi previsti, in ambito intracomunitario, per la generalità degli acquisti e delle cessioni di beni che per le prestazioni di servizi rese e ricevute.

La prevista abolizione degli INTRA acquisti (art. 4 comma 4 del DL 193/2016) è stata, infatti, “cancellata” a norma dell’art. 13 comma 4-ter del DL 244/2016, che ha ripristinato in toto gli obblighi precedenti all’approvazione del DL 193/2016, sino al 31 dicembre 2017.

 

 

 

NUOVA MODALITA’ DI DENUNCIA DEGLI INFORTUNI DI ALMENO 1 GIORNO

A far data dal 12 ottobre 2017, scatta l’obbligo per i datori di lavoro, di comunicare all'Inail in via telematica, gli infortuni con prognosi fino a tre giorni, fino ad oggi esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all'Istituto. L’obbligo va adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, pertanto, si invita a segnalare immediatamente allo studio qualsiasi infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla prognosi.

Posto che l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, rappresenta la conferma di un obbligo già in vigore, la novità è rappresentata dall'ulteriore obbligo, in capo ai datori di lavoro, di comunicare, ai fini statistici e informativi, anche gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Si tratta, in tale ultima ipotesi, di infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro (si risolvono nel periodo di carenza) in quanto, non superando i 3 giorni di prognosi, non fanno scattare l’intervento dell’ Inail.

 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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