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Per il 2018, credito d’imposta per la formazione 4.0

Il Ddl di bilancio 2018 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono spese di formazione 4.0.


Il beneficio è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli specifici ambiti che saranno indicati in apposito allegato alla legge di bilancio 2018.


Il credito d’imposta è, comunque, riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

In base al testo del Ddl, sono agevolabili le spese in attività di formazione 4.0 effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; si tratta, quindi, delle spese sostenute nel 2018 per i soggetti “solari”.

Quanto all’oggetto dell’agevolazione, sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0”, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.


Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Sono escluse dall’agevolazione le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

In merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Viene, inoltre, previsto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette alla revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte di tali imprese sono ammesse all’agevolazione entro il limite massimo di 5.000 euro.

Viene comunque previsto che con apposito decreto saranno stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta. 

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