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Credito d’imposta per l’ingresso in borsa delle PMI

 

Il Ddl di bilancio 2018 prevede il riconoscimento alle PMI che si quotano in borsa di un credito d’imposta pari al 50% dei relativi costi di consulenza.

Nello specifico, possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.


L’agevolazione è riconosciuta solo nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione.

In tal caso, il credito d’imposta è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l’ammissione alla quotazione. In ogni caso, il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro.

Dovrebbero, quindi, essere agevolabili le spese di consulenza relative alla procedura di quotazione sostenute dal 2018 al 2020.

Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. L’utilizzo del credito d’imposta è consentito nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Viene, inoltre, previsto che tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.

Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame saranno comunque definite con apposito decreto

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