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CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (Rif. Legge 190/2014, articolo 1, comma 35 e Legge 232/2016)

 

 

 

Tale misura agevolativa è rivolta a tutte le imprese, tramite concessione di un credito di imposta nella misura minima di 15.000 Euro e massima di 20.000.000 Euro, relativamente al 50% dei costi sostenuti in attività di ricerca e sviluppo.

 

 

Obiettivi 

La misura sostiene gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo, quali: 

-       lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e dati osservabili, senza che siano previste applicazioni e usi commerciali diretti 

-       ricerche pianificate o indagini critiche effettuate allo scopo di acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per la messa a punto di nuovi prodotti, processi, servizi o per migliorare quelli già esistenti; 

-       acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esitenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare; 

-       produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o finalità commerciali.

 

 

 

Soggetti beneficiari 

Il credito d'imposta è attribuito a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo a decorrere dal 01.01.2015 fino al 31.12.2020.

 

 

 

Tipologie di investimenti ammissibili 

Tutti i costi di competenza del periodo di imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo quali: 

-       costi relativi al personale; 

-       quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (ovvvero la quota di ammortamento); 

-       spese relative a contratti di ricerca stupulate con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;

-     competenze tecniche e privative industriali;

  

Le spese della certificazione contabile sono ammesse nel limite di Euro 5.000 Euro, solo per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. 

La spesa complessiva per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta deve ammontare ad un minimo di Euro 30.000 e deve eccedere rispetto la media dei medesimi investimenti relizzati nei tre periodi d'imposta 2012/2013/2014 (triennio fisso).

 

 

 

Agevolazione 

Il credito d'imposta spetta nel valore pari al 50% della spesa incrementale relativa ad investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo. Per spesa incrementale si intende l'ammontare dei costi sostenuti nel periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti a quello del 2015. Pertanto, il credito d'imposta è calcolato nei limiti della spesa incrementale complessiva. 

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.

 

 

 

Modalità di fruizione 

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili. 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. 

La certificazione del revisore legale dei conti deve essere allegata al bilancio. 

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni previste da industria 4.0.

 

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

 

 

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