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Ampliamento della malattia alla Gestione Separata

La norma interessata è l'art. 1 D.L. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 128/2019, che apporta modifiche al D.Lgs. 81/2015, con l'inserimento dell'art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione Separata).

Viene previsto che, per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, siano corrisposte l'indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera, se nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile.

 

 

È da ricordare che la tutela previdenziale riguarda gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione, cioè a tutti coloro che risultino iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e versino, quindi, l'aliquota in misura piena.

 

 

A tal proposito, l'Inps precisa che l'espressione letterale della sopracitata disposizione normativa fa ritenere che le modifiche introdotte riguardino appunto tutte le categorie di lavoratori iscritti alla gestione con aliquota contributiva piena.

 

 

È da sottolineare che l'art. 16 D.L. 101/2019 stabilisce che la norma entri in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e quindi dal 05.09.2019.

 

 

Di conseguenza, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere precedenti, anche se tuttora in corso alla citata data del 05.09.2019, rientrano nell'ambito di applicazione della previgente normativa.

 

 

Per le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, i cui eventi si sono verificati dal 05.09.2019, è necessario che:

  • nei 12 mesi precedenti l'evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata;
  • nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo presso la Gestione Separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all'art. 2, c. 18 L. 335/1995, valido per lo stesso anno.

 

 

Inoltre, per tali soggetti la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Ne deriva che vengono ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero, sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, c. 18 L. 335/1995, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio la degenza.

 

 

Per le degenze iniziate dal 05.09.2019, l'indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 44,95 euro (16%), con accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  • 67,43 euro (24%), con accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 89,90 euro (32%), con accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

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