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Il nuovo credito d'imposta che sostituisce super e iper ammortamenti - approfondimento

Investimenti Industria 4.0: Fase transitoria per le sole operazioni effettuate tra il 1.01.2020 e il 30.06.2020 (31.12.2020 per gli iper) a condizione che entro il 31.12.2019 l'ordine sia stato accettato e che risulti pagato almeno un acconto del 20%.




Il 2020 vede una nuova tipologia di agevolazione per il parco beni strumentali e tale misura spinge verso il processo di transizione digitale in chiave Industria 4.0.

 

 

Il sostituto dei SUPERammortamenti è un

  • credito d'imposta pari al 6% del costo
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2.000.000 euro
  • che si utilizza esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali
  • a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

 

 

Viene quindi radicalmente modificata l'agevolazione che prima determinava un incremento di fatto del costo del 30% (nel 2019) portando quindi a un'imponibile inferiore su cui calcolare le imposte, mentre ora il costo viene lasciato intonso e si forma un credito d'imposta da fruire a partire dall'anno successivo e diluito in 5 rate (invece della precedente fruizione spalmata sulla durata del periodo di ammortamento).

 

 

L'area dei beni oggetto dell'agevolazione non è variata rispetto a quella dei superammortamenti:
sono agevolabili gli 
investimenti in beni materiali nuovi strumentaliall'esercizio di impresa o arte e professione, poiché il credito d'imposta si applica anche ai professionisti.

 

 

Sono esclusi

  • tutti i veicoli di cui all'art. 164, c. 1 del Tuir, perciò sono sempre e ancora agevolabili gli autocarri, non rientrando nel novero dell'art. 164.
  • i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%,
  • fabbricati e costruzioni e alcuni beni particolari quali condotte, condutture, rotaie, aerei.

 

 

Passando quindi al sostituto dell'IPERammortamento, che era riconosciuto per il 150-170 o 50% a seconda dei casi, nel 2020 il credito ha le seguenti caratteristiche:

  • spetta nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni
  • spetta nella misura del20% per investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni (che è il limite massimo ammissibile).
  • i beni agevolabili sono quelli di cui all'allegato A della L. 232/2016, ossia i beni funzionali allatrasformazione tecnologica e digitaledell'impresa secondo il modello Industria 4.0 (per esempio: macchine laser, al plasma, per l'assemblaggio e saldatura, per la deformazione dei metalli, robot,...)

 

 

Collegato a questo credito, come in passato lo era il superammortamento dei beni immateriali connessi agli investimenti oggetto di iperammortamento, c'è il credito d'imposta per gli investimentiaventi appunto a oggetto beni immaterialicompresi nell'allegato B, ossia software, sistemi, piattaforme, applicazioni per far funzionare i macchinari suddetti.

 

 

La misura di questo credito è del 15% del costo, nel limite massimo di 700.000 euro
Mentre il credito d'imposta per i beni dell'allegato A è fruibile in compensazione in 5 quote annuali, quello per i beni immateriali in 
3 quote.

 

 

Per questi ultimi 2 crediti d'imposta è necessario inviare una comunicazioneal MISE e produrre una

  • periziase i beni agevolati superano i 300.000 euro,
  • oppure una dichiarazione del rappresentante legale se non li superano.

 

 

Occorre sottolineare che, per tutti i crediti citati, ai fini dei successivi controlli, è necessario conservare, pena la revoca, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Nelle fatture e altri documenti deve essere riportato il riferimento normativo: art. 1, cc. da 184 a 194, L. 160/2019.

 

 

 

Fonte:RatioQuotidiano

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