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[MISE] Credito d’imposta per cuochi professionisti

La misura sostiene il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, attraverso la concessione di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti.

 

 

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 6 mila euro.

 


A chi si rivolge


Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:

1. essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;

2. essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per

    attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021,

    e più precisamente:

       - essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo

         in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure

       - essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti,

         in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;

3. essere nel pieno godimento dei diritti civili.

 

 


Spese ammissibili

 

Sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a:

- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e

  cottura dei prodotti alimentari;

l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.



Relativamente all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:

A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo

  e del Consiglio del 4 luglio 2017 (GUUE L 198 del 28 luglio 2017, e ss.mm.ii.);

A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo

  e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GUUE L 153 del 18 giugno 2010);

A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G,

  di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 (GUUE L 29 del 31 gennaio 2014).

 

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 



Presentazione delle istanze


Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023.