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Istruzioni operative per i bilanci

 

Il comunicato Xbrl Italia 22.01.2020 pubblica le istruzioni operative per la tassonomia versione 2018-11-04, alla luce delle variazioni normative (L. 124/2017). Ricordiamo che, secondo l'art. 1, c. 125 L. 124/2017, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le Associazioni, Onlus, Fondazioni, le Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni, le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e le Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (D.Lgs. 286/1998) sono tenute a pubblicare sui propri siti Internet o su analoghi portali digitali, entro il 30.06 di ogni anno, “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni”.

 

 

 

 

Soggetti esercenti attività commerciale

 

Il successivo comma 125-bis stabilisce inoltre che i soggetti che esercitano un'attività commerciale hanno l'obbligo di pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato “gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni”.

 

 

 

 

Soggetti non tenuti alla redazione nota integrativa

 

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

 

 

 

Sanzioni da applicare

 

A partire dal 1.01.2020, secondo il comma 125-ter, l'inosservanza degli obblighi di cui ai cc. 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. La disciplina in tema di obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio delle erogazioni e sovvenzioni pubbliche, originariamente contenuta nell'art. 1, c. 125 L. 124/2017, è ora contenuta nell'art. 1, c. 125-bis della stessa legge, introdotto dall'art. 35 D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019 (c.d. “Decreto Crescita”).

 

 

 

 

[Fonte:RatioQuotidiano]

 

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