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Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure di contenimento

L'Inail, in data 23.04.2020, ha pubblicato il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

(qui il link), che contiene indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive, prevista dal 4 maggio 2020 e successivamente nelle date stabilite dai decreti.



Il documento è composto da 2 parti:

  • la prima parte riguarda la predisposizione di una nuova metodologia di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione la possibilità di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, un rischio di prossimità connesso ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”;
  • la seconda parte si è focalizzata sull'adozione di misure organizzativedi prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14.03.2020.


L'analisi del rischio da contagio in occasione di lavoro, nel documento Inail, avviene secondo 3 variabili:

  • esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
  • prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
  • aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).



Un'analisi combinata di tali 3 fattori determina appunto l'attribuzione del livello di rischio.


Le esperienze acquisite nella gestione della prima fase dell'emergenza e il sistema di prevenzione nazionale e aziendale avvenuto nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D.Lgs. 81/2008, offrono l'infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica. È ovviamente imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure coinvolte nella prevenzione aziendale: medico competente, RSPP, RLS/RLST, che dovranno coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle misure, rilevando che solo un'attiva e consapevole partecipazione dei lavoratori potrà portare a risultati efficaci.

Viene esposta la necessità di adottare una serie di azioni a integrazione del DVR, atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, così classificate:

  • misure organizzative;
  • misure di prevenzione e protezione;
  • misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.



Precisa l'Inail che il documento in oggetto è finalizzato a fornire elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica, per identificare le attività produttive che gradualmente potrebbero riattivarsi assicurando un'adeguata sicurezza per i lavoratori e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all'epidemia; in tal senso, il modello di analisi di rischio proposto evidenzia 
3 aspetti valutativi di interesse:

  • l'analisi di processo lavorativo nell'ottica del distanziamento sociale tra i lavoratori;
  • il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
  • il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.

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